20 novembre: Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La mia professione mi permette di interfacciarmi con bambini e adolescenti che stanno vivendo situazioni diverse, in contesti diversi, penso ai minori che vivono situazioni di disagio psicologico o di povertà educativa, ma penso anche ai minori presunte vittime di reato o presunti autori di reato, che incontro in Tribunale.

Il riconoscimento dei diritti dei minori, seppur ad oggi potrebbe apparire un aspetto quasi ovvio, non è sempre esistito e, anzi, si è affermato solo dalla seconda metà dell’Ottocento, periodo in cui si diede avvio a cambiamenti sociali e legislativi che riconoscevano, con un vigore crescente, la tutela dei minori e li riconoscevano come soggetti a diritti. 

Un ulteriore importante passo è avvenuto con l’approvazione della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nota come Dichiarazione di Ginevra, il 24 settembre 1924. Ove si esprime che si debba garantire per il fanciullo una crescita fisica e spirituale normale, nutrizione, cure, aiuti se svantaggiato, recupero se deviante, accoglienza se orfano o abbandonato, soccorso se in difficoltà e protezione da ogni forma di sfruttamento.

In continuità con il lavoro svolto, il 10 dicembre 1948 l’ O.N.U. ha approvato la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, stabilendo che il fanciullo debba ricevere protezione e cure particolari sia prima che dopo la nascita poiché la sua naturale condizione lo pone in uno stato di mancanza di maturità fisica e intellettuale. 

Ma il più importante passo è stato svolto il 20 novembre 1989.

Il 20 novembre 1989, quindi esattamente 34 anni fa, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, la quale sanciva per la prima volta che tutti i bambini hanno diritti –alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. 

La Convenzione formula principi validi in tutto il mondo nell’approccio all’infanzia, indipendentemente dall’estrazione sociale, culturale, etnica o religiosa.

L’accordo internazionale, meglio noto come “Convenzione di New York”, costituisce il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche: 196 Stati vi hanno aderito, tra questi anche l’Italia.

In Italia la tutela dei diritti dei minori ha visto le sue prime applicazioni tra le due guerre, periodo in cui fu istituita l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia (O.N.M.I.) per proteggere e tutelare i bambini e le loro madri. Tale tutela è proseguita con l’introduzione dei principi generali per dare attuazione ai diritti dei minori nella Costituzione Italiana, con specifico riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31. Il 27 maggio 1991, con l’approvazione della legge n.176, l’Italia ha ratificato la Convenzione di New York.

E il primo luglio 2000 è entrata in vigore la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, volta a disciplinare i diritti procedurali dei

minori di anni 18 coinvolti in iter giudiziali, con particolare riferimento alla materia di esercizio della responsabilità genitoriale. L’Italia ha ratificato la Convenzione di Strasburgo con la legge 20 marzo 2003, n. 77. Infine, con l’approvazione della Legge n. 112 del 12 luglio 2011 il legislatore ha istituito l’Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’articolo 1 della Convenzione di New York definisce il fanciullo come “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabili.”

Tutti i diritti formulati nella Convenzione, definiti in 54 articoli, sono collegati tra loro e quindi indivisibili. Tra questi, quattro diritti hanno acquisito la funzione di principi fondamentali per il soddisfacimento degli altri. I quattro principi fondamentali sono i seguenti:

Il diritto alla non discriminazione: nessun bambino può essere discriminato a causa dell’origine, della lingua, della religione o del colore della pelle (Art. 2).

L’interesse superiore del minore: in tutte le decisioni che lo riguardano, l’interesse superiore del minore deve essere tenuto in primaria considerazione (Art. 3).

Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e a uno sviluppo ottimale: al fine di incoraggiare lo sviluppo del bambino, quest’ultimo deve avere accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione (Art. 6).

Il diritto alla partecipazione: Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le questioni o procedure che lo riguardano. E nell’assumere tali decisioni si deve tener conto della sua opinione (Art. 12).

Sulla scorta di questi principi fondamentali è possibile riassumere i diritti dei minori in: diritti all’assistenza, diritti alla protezione e diritti alla partecipazione.

Eppure l’UNICEF ci ha offerto un quadro, per certi versi più dettagliato, di dieci diritti fondamentali, tratti proprio dalla Convenzione di New York, quali:

  1. Diritto dei bambini a giocare 


Tutti i minori hanno diritto al tempo libero, al gioco e a partecipare alle attività culturali e artistiche proprie alla loro età.

  1. Diritto dei bambini al cibo

Tutti i minori hanno il diritto a nutrirsi adeguatamente, a ricevere acqua potabile e a ricevere adeguate informazioni sulla nutrizione.

  1. Diritto dei bambini di avere una casa


Tutti i minori hanno il diritto di avere una casa dove possano proteggersi dal freddo, dove vivere con la propria famiglia e dove il bambino possa vivere con comprensione, tolleranza, amicizia e amore.

  1. Diritto dei bambini alla vita e alla salute 


Tutti i minori hanno diritto a vivere in uno stato di benessere fisico, mentale, morale, sociale e spirituale e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.

  1. Diritto dei bambini all’educazione 


Tutti i minori hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dalla nazionalità e da qualsiasi altra condizione. Lo Stato deve fare tutto il possibile per garantire l’accesso dei bambini all’educazione.

  1. Diritto di avere una famiglia 


Tutti i minori hanno diritto a vivere in un ambiente che ne favorisca la naturale crescita e il benessere, che li protegga e li assista. Tutti i minori separati da parte o totalità della loro famiglia, inoltre, hanno diritto di rimanerne in contatto.

  1. Diritto di avere nazionalità 


Tutti i minori, dalla nascita, hanno il diritto di avere un nome e un cognome. Tutti i bambini devono essere registrati immediatamente dopo la loro nascita e lo Stato deve rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari.

  1. Diritto dei bambini all’uguaglianza 


Tutti i minori hanno diritto all’uguaglianza, senza distinzione di razza, religione o nazionalità. Pertanto, dovranno essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro origine o dal colore della pelle. Inoltre, tutti i minori dovranno essere preparati ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona.

  1. Diritto dei bambini di esprimere la propria opinione 


Tutti i minori capaci di discernimento hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che li interessa, le opinioni del fanciullo dovranno essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. Pertanto, i minori dovranno avere la possibilità di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li riguarda, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato. Infine, tutti i minori hanno libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta, nel rispetto dei diritti o della reputazione altrui e della salvaguardia del bene pubblico.

  1. Diritto dei bambini ad essere protetti

Tutti i bambini devono essere protetti da ogni forma di sfruttamento pregiudizievole al loro benessere in ogni suo aspetto, così come devono essere protetti in caso di conflitto armato o di emergenza o dalla visione di materiali o eventi che possano nuocere al loro benessere.

Osservando questo elenco di diritti è di facile intuizione notare come la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza richieda il lavoro coerente e simultaneo di una rete di professionisti, istituzioni e istituti. Si pensi, a titolo di esempio, alla scuola, alle associazioni culturali e sportive, ai servizi sociosanitari, alle amministrazioni comunali e regionali, alle forze dell’ordine e alla magistratura, e in primis alla famiglia.

Data la complessità del tema diventa fondamentale una figura di coordinamento e garanzia della rete. Questa figura è stata identifica dalla Convenzione nel Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La figura del Garante, è spesso una figura dai contorni poco chiari. Il Garante è un organo di garanzia e tutela dei diritti di cui sono portatori i bambini e gli adolescenti; interviene, d’ufficio o su richiesta, per tutelare i minori nei casi specifici in cui vengano segnalate violazioni di tali diritti; svolge anche un’attività di promozione dei diritti dei minori e di impulso verso le amministrazioni o i soggetti che istituzionalmente si occupano di minori. Egli è autonomo ed indipendente dal potere politico e libero da ogni condizionamento e la sua consulenza ed il suo intervento sono gratuiti.

L’autorità garante è stata istituita per assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti dalla Legge n. 112 del 12 luglio 2011, secondo le disposizioni della Convenzione di New York.

Pertanto, l’attività del Garante dei diritti dei bambini deve essere guidata dai principi siglati dalla

Convenzione di New York e svolta nel rispetto della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dalla Società delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, della Legge n.112/2011, della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo del O.N.U. del 1989, della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996 e del Regolamento comunale di riferimento.

Date tutte queste significative introduzioni legislative in tema di diritti dei minori e della loro tutela da parte della Convenzione di New York il 20 novembre 1989 viene annualmente ricordato con la commemorazione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

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